Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il combinato disposto dell'art. 12, secondo comma, lettera c), e dell'art. 17 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (recante: "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri") - nella parte in cui prevede la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale dei carabinieri per scarso rendimento, senza la partecipazione dell'interessato al procedimento disciplinare - in quanto, posto che i meccanismi di destituzione o di dispensa dal servizio aventi carattere automatico violano il canone fondamentale di razionalità normativa, la mancata previsione della partecipazione dell'interessato vulnera le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, e lede così il buon andamento dell'amministrazione militare "sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali". - Cfr., pure, S. nn. 971/1988; 104/1991; 415/1991; 134/1992; 126/1995; 363/1996. red.: G. Leo
Art. 12 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 17 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art17 · fonte su Normattiva