Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 2
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I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:
- a)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo;
- b)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;
- c)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;
- d)appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto. E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui, alle lettere a) e b) del primo comma.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989
