Art. 20
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per eta', per infermita' non proveniente da causa di servizio; per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:
- a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, mar quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Al militare di truppa cessato dal servizio per infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 6 gennaio 1983
