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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per eta', per infermita' non proveniente da causa di servizio; per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:

  • a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
  • b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, mar quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
  • c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Al militare di truppa cessato dal servizio per infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 6 gennaio 1983

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/1982

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1982

    Come la Corte ha gia` dichiarato nell'accogliere analoga questione non si puo` addurre alcuna giustificazione per il trattamento differenziato in materia di pensione, fatto tra persone appartenenti alle stesse forze armate, che hanno analoghi doveri e si trovano in analoghe condizioni, non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Ne` ci sono ragioni per discostarsi dall'affermato principio. È pertanto ingiustificata la disparita` di trattamento tra Carabinieri e Ufficiali in ordine all'anzianita` di servizio necessaria ai fini del riconoscimento del diritto a pensione. Quanto poi alla sopravvenuta abrogazione di ambo le norme poste fra loro in comparazione, va rilevato che questa Corte ha piu` volte affermato la sindacabilita` anche di norme abrogate ogni qualvolta di "efficacia" e di "applicazione" della legge possa parlarsi, indipendentemente dalla sua avvenuta abrogazione: salvo che si tratti di fatti verificatisi successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere vigore. Ne` vi osta la circostanza che si tratti di abrogazione retroattiva, poiche` il diritto vivente e` concorde a favore della salvaguardia dei diritti quesiti. È pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 20 l. 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianita` inferiore a venti anni ma superiore a quindici. - cfr. SS. nn. 144/1971, 4/1959, 77/1963.

    Art. 20 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art20 · fonte su Normattiva