Art. 20
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che cessa dal servizio continuativo per eta', per infermita' non proveniente da causa di servizio; per scarso rendimento, per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio:
- a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, mar quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Al militare di truppa cessato dal servizio per infermita' o per scarso rendimento sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 dicembre 1982, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1983, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cessi dal servizio per perdita del grado con un'anzianita' inferiore a venti anni ma superiore a quindici".
Testo in vigore dal 6 gennaio 1983 al 8 marzo 1989
