Art. 31
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 19 maggio 1976
