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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. 3 Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392

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Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il limite di eta' stabilito dal primo comma del presente articolo per il collocamento in congedo assoluto dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni cinquantotto.

Testo in vigore dal 19 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 19 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392

    Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il limite di eta' stabilito dal primo comma del presente articolo per il collocamento in congedo assoluto dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni cinquantotto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art31 · fonte del testo