Art. 31
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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. 3 Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' collocato in congedo assoluto anche prima dell'eta' indicata nel comma precedente, quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392
3Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che il limite di eta' stabilito dal primo comma del presente articolo per il collocamento in congedo assoluto dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni cinquantotto.
Testo in vigore dal 19 maggio 1976 al 9 ottobre 2010
