Art. 35
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. 125 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La perdita del grado e' disposta:
tolto: a) con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio;
tolto: b) con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7) dello stesso articolo 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art35 · fonte del testo