Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
La perdita del grado e' disposta:
- a)con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio;
- b)con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7) dello stesso articolo 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
