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La perdita del grado e' disposta:

  • a)con determinazione ministeriale, per i militari di truppa dell'Arma in servizio;
  • b)con determinazione del comandante generale dell'Arma per i militari di truppa in congedo. La perdita del grado decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'articolo 34, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai nn. 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai nn. 4) e 7) dello stesso articolo 34. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 22, la perdita del grado per le cause indicate ai nn. 6) e 7) dell'articolo 34 decorre dalla data in cui il militare ha cessato dal servizio continuativo.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art35 · fonte del testo