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Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;
  • b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c);
  • c)la perdita, del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 34.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art37 · fonte del testo