Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 37
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Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c);
- c)la perdita, del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 34.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
