Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 375/2000

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 38 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, nella parte in cui non prevede il termine di decadenza di 180 giorni dalla cognizione della sentenza irrevocabile di condanna per il promovimento del provvedimento disciplinare a carico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri: non è infatti ammissibile, alla luce dei parametri indicati dal rimettente, che per i soli carabinieri permanga una disciplina lesiva della loro posizione giuridica, che determina una disparità di trattamento del tutto ingiustificata rispetto agli altri dipendenti, civili e militari, e che contrasta, altresì, con il principio di buon andamento e di efficienza che deve informare anche l'ordinamento dei corpi militari dello Stato. - Sul procedimento disciplinare, e, in particolare, sui termini per promuovere l'azione disciplinare, v. sentenze nn. 197/1999, 104/1991 e, prima della legge n. 19 del 1990, sentenza n. 1129/1988. - Sotto il profilo del buon andamento dell'ordinamento dei corpi militari dello Stato, sentenze nn. 240/1997, 363/1996, 356/1995, 126/1995.

    Art. 38 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art38 · fonte su Normattiva