Art. 39
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La Commissione di disciplina per i giudizi a carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e' formata e convocata, di volta in volta, ((dal comandante di corpo)) dal quale il giudicando dipende per ragioni di impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi siano piu' di uno, provvede il comandante di Legione dal quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. La Commissione si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma, stessa in servizio. Se trattasi di piu' giudicandi di Armi o di Forze armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arnia o la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato in grado o piu' anziano.
Testo in vigore dal 24 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010
