Art. 40
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Non possono far parte della Commissione di disciplina i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare prestava, servizio all'epoca in cui commise i fatti o si trovi alla data di convocazione della Commissione; gli ufficiali comunque intervenuti nelle indagini e negli accertamenti preliminari al procedimento disciplinare; i parenti e gli affini tra, loro, sino al terzo grado incluso; l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
