Art. 41
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della lege 18 ottobre 1961, n. 1168, in quanto tale disposizione si riferisce ai vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, pertanto, non risulta in alcun modo applicabile nel giudizio principale concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo, dell'Arma dei carabinieri. M.F.
Art. 97 cost. · Art. 41 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 15 Norme di principio sulla disciplina militare
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1961
urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art41 · fonte su Normattiva