Art. 42
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Il presidente della Commissione di disciplina puo' ordinare i mezzi istruttori che ritenga opportuni e, prima dell'inizio della discussione, deve comunque assegnare al giudicando un termine non inferiore a giorni cinque per la presentazione di eventuali difese scritte. La Commissione di disciplina si pronuncia, a maggioranza, sul quesito se il militare sia o meno meritevole di conservare il grado. Gli atti conclusivi del procedimento sono rimessi direttamente al Ministero. Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del militare.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
