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In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art43 · fonte del testo