Art. 43
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In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
