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L'indennita' speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1 gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla predetta data del 1 gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennita' compete dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 18 gennaio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art45 · fonte del testo