Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 13 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennita' speciale al personale cessato dal servizio per infermita' dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennita' speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianita' di servizio maturata.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1264~art1 · fonte su Normattiva