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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in tale posizione. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art5 · fonte su Normattiva