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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere collocato in aspettativa per provata infermita'. E' altresi' collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. L'aspettativa, non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa, nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art7 · fonte su Normattiva