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I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art11 · fonte del testo