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Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore e' licenziato.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art14 · fonte del testo