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Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

  • 1)l'ammonizione;
  • 2)la censura;
  • 3)la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
  • 4)la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
  • 5)la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;
  • 6)l'esclusione definitiva dall'insegnamento. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 5.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art16 · fonte del testo