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Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilita' con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge. Avverso la qualifica il professore non di ruolo puo' avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva. Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art7 · fonte del testo