((Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale)).
Testo vigente dal 12 marzo 1963
((Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale)).
Testo vigente dal 12 marzo 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 12 marzo 1963. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tolto: hanno la qualifica di aggiunto: sono ufficiali di pubblica sicurezzatolto: . Essiaggiunto: , gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia tolto: giudiziaria aggiunto: giudiziale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art2 · fonte del testo