Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno. Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore. Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
