Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono alle esclusive dipendenze del Ministero dell'interno. Gli ufficiali dei reparti provinciali, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dal prefetto e dal questore. Gli ufficiali dei reparti di polizia ferroviaria e di polizia di frontiera dipendono, rispettivamente, dai dirigenti gli uffici di polizia ferroviaria e di frontiera.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art3 · fonte del testo