Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 74 — null
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Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'; si applicano anche in tali casi le norme previste nel comma precedente.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966
