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Il Ministro ha facolta' di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'; si applicano anche in tali casi le norme previste nel comma precedente.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art74 · fonte del testo