Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966. 329 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'ufficiale non valutato o non promosso a norma degli articoli 64 e 74, perche' sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato per l'avanzamento, dopo che sia cessata la causa ostativa della valutazione o della promozione e, nel caso che abbia subito detrazione di anzianita', sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva. Qualora il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o si tratti di aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

tolto: a) l'ufficiale appartenente a grado pel quale l'avanzamento ha luogo per anzianita', se giudicato idoneo, e' promosso, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' relativa che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

tolto: b) l'ufficiale appartenente a grado pel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se riporti un punto di merito per cui sarebbe risultato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'art. 74 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianita' o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale che sia giudicato nuovamente idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art76 · fonte del testo