Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ad anzianita' sono promossi secondo l'ordine di iscrizione in ruolo. Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sono promossi secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria di merito di cui all'art. 68. Per gli ufficiali che, dichiarati idonei all'avanzamento, non vengono promossi per mancanza di vacanze disponibili, il giudizio di idoneita' conseguente da' luogo all'avanzamento senza che intervenga ulteriore valutazione, per le vacanze che verranno a determinarsi entro e non oltre l'anno immediatamente successivo. Qualora il loro numero ecceda anche queste ultime vacanze, gli ufficiali non promossi dovranno essere nuovamente valutati. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' ed a scelta. Le promozioni sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art72 · fonte del testo