Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, qualora dalla data di cessazione dal servizio effettivo a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo inferiore ad anni otto, sono collocati nella ausiliaria o riserva, a seconda dell'idoneita' o dell'eta', con decorrenza, dalla data di raggiungimento dei limiti di eta' previsti dalla presente legge per il collocamento in congedo. Qualora dalla data di cessazione dal servizio a quella di entrata in vigore della presente legge sia trascorso un periodo di otto o piu' anni, gli ufficiali stessi sono collocati nella riserva con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di otto anni, sempreche' siano riconosciuti idonei ai servizi di detta categoria e non abbiano superato i limiti di eta' stabiliti per la permanenza nella riserva. Gli ufficiali che siano riconosciuti non idonei ai servizi dell'ausiliaria o della riserva o che abbiano superato il limite di eta' predetto sono collocati in congedo assoluto.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art86 · fonte del testo