L'articolo 85 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella, riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita', se hanno cessato dal servizio di autorita' o a domanda per raggiunti limiti di eta' e di servizio. Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono, collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita', nella riserva o in congedo, assoluto. Agli stessi non compete l'indennita' speciale annua di cui all'articolo 48".

Testo vigente dal 25 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86~art24 · fonte su Normattiva