All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed e' collocato: nell'ausiliaria per eta' o in applicazione delle norme sull'avanzamento; nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'art. 26 o per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, compete per un periodo di otto anni dalla data di cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza ed alla eventuale indennita' di ausiliaria prevista dall'art. 47, una indennita' speciale annua nella misura e con le modalita' stabilite nell'art. 68 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'eta' di 65 anni, l'indennita' di cui al citato art. 68 e' corrisposta sino al compimento dell'eta' suddetta.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art48 · fonte del testo