Al personale assistente degli Istituti ai quali siano annesse cliniche o gabinetti scientifici e' attribuita una indennita' di lavoro nocivo e rischioso. Le misure e la decorrenza di tale indennita' saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art18 · fonte del testo