All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a meta' qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. La, retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, puo' anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica. Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facolta', sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio. Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati. Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Universita' o con l'Istituto, e' corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni. Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Universita' costituito da:
- a)quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
- b)quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
- c)eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382)). COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 382))..1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 gennaio 1962, n. 16
1La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".
Testo vigente dal 1 agosto 1980
