All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 60.000, ridotto a meta' qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato. La, retribuzione dell'assistente straordinario in misura pari a quella di cui al secondo comma del presente articolo, puo' anche far carico sui fondi a disposizione dell'Istituto o Clinica. Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari, le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario e' dovuto un compenso da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio di amministrazione in misura di lire 2.000 per esercitazione, fatta durante il periodo delle lezioni. I criteri di massima, per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro".

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;16~art15 · fonte su Normattiva