Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni. Gli assistenti, cui e' conferita, a norma del successivo art. 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art3 · fonte del testo