Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti. Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalita' diversa dall'italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Universita' italiana. Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facolta'; la Commissione giudicatrice del concorso e' composta di due professori ufficiali designati dalla Facolta' o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonche' di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art6 · fonte del testo