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L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita' o Istituto d'istruzione superiore, e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli puo' essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Universita' o Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi, il congedo non puo' protrarsi oltre i tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'art. 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni. L'assistente, qualora i Consigli delle due Facolta' interessate riconoscano la possibilita' del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni. Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facolta', un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni. Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui e' provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresi', il trattamento economico in godimento, qualora sia l'assistente non puo' fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni. Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, e' valutato ai fini della progressione in carriera.
Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 febbraio 1962
