Corsi di ricerca, in numero non superiore a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto nazionale di alta matematica, a professori ordinari titolari di cattedra presso Universita' o Istituti di istruzione universitaria italiani. I professori ai quali vengono affidati i corsi di ricerca di cui al precedente comma saranno collocati temporaneamente in congedo. Il congedo avra' la durata massima di un anno e potra' essere rinnovato per una sola volta. Il congedo sara' disposto mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo parere favorevole dei consigli delle facolta' di appartenenza. Durante il periodo di congedo essi conservano la loro qualita' di professore ordinario in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. Corsi di ricerca possono essere affidati anche a stranieri per la durata massima di due anni con eventuale rinnovo allo scadere del biennio. La spesa per i corsi di ricerca affidati a stranieri fara' carico al bilancio dell'Istituto. I corsi di ricerca di cui al presente articolo saranno affidati secondo la disciplina da stabilire con lo statuto previsto dal successivo articolo 13.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art11 · fonte del testo