Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Universita' estere riconosciute a questi effetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore ad un triennio - ovvero quali incaricati, ove trattasi di persone allontanatesi dall'Italia per ragioni politiche o razziali - e' computato, agli effetti della anzianita', allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo in Universita' o Istituti italiani di istruzione superiore. Il servizio predetto e' computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato. La ritenuta e' calcolata sullo stipendio fruito all'altro della presentazione della domanda.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art18 · fonte del testo