Articolo abrogato dalla l. 26 gennaio 1962, n. 16.
Abrogato dal 1 novembre 1962
Articolo abrogato dalla l. 26 gennaio 1962, n. 16.
Abrogato dal 1 novembre 1962
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1958 al 1 novembre 1962. 347 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai professori di ruolo e fuori ruolo compete una indennita' di ricerca scientifica. Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennita' e' corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non piu' di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 9000 per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo art. 21. Per l'esercizio finanziario 1957-58, l'indennita' e' corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato, e comunque per non piu' di dieci mesi, nella misura lorda mensile di lire 28.000 per i professori straordinari, di lire 33.000 per i professori ordinari e di lire 16.500 per i professori incaricati esterni di cui al successivo art. 21. All'atto della liquidazione dell'indennita' stessa, sara' operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite per il medesimo esercizio finanziario. A decorrere dal 1° luglio 1958, l'indennita' viene corrisposta, per dodici mesi all'anno, nelle misure di cui al precedente comma, ed e' subordinata alla corresponsione, dello stipendio o assegni; nei casi in cui questi sono ridotti, e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. Sempre a decorrere dal 1° luglio 1958, ai professori straordinari e ordinari e ai professori incaricati esterni di cui al successivo art. 21, che non svolgano privatamente alcuna attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi, tassabili ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente e lire 300.000 annue, l'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45.000 per i professori straordinari e ordinari e di lire 33.000 per i professori incaricati. Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, fissa le modalita' di accertamento delle condizioni per il conseguimento della indennita' di ricerca scientifica nella misura piu' elevata, e pubblica gli elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto. L'indennita' prevista dal presente articolo e' corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni altra indennita' che in atto i professori eventualmente percepiscano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GENNAIO 1962, N. 16
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-18;311~art19 · fonte del testo