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I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' od Istituto cui appartengono. In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.
Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 15 settembre 2020
