Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I posti disponibili nei ruoli del personale tecnico e del personale ausiliario, di cui alla presente legge, debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si puo' provvedere al conferimento di incarichi mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, delle mansioni proprie del personale tecnico e del personale ausiliario, compete il trattamento economico previsto per il personale di cui all'art. 1 della presente legge. L'incarico, che puo' essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente ai ruoli suddetti, cessa col cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art7 · fonte del testo