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All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 991 milioni, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1968 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
