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Nelle Province in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-1963 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni, nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/1976

    Questione inammissibile
    26 maggio 1976

    dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICO…

    Art. 2 Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322 · Art. 2 Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura

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  • Ordinanza n. 28/1965

    Altra decisione
    14 aprile 1965

    Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli articoli 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione, non sono state risolte dalla Corte costituzionale in quanto, in pendenza del giudizio, è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, alcune disposizioni della quale, ad avviso della Corte, potrebbero avere influenza sulle questioni prospettate. Pertanto gli atti relativi sono stati restituiti al giudice a quo perché emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 81 cost.

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  • Ordinanza n. 29/1965

    Altra decisione
    14 aprile 1965

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 136 della Costituzione, non è stata risolta dalla Corte costituzionale in quanto, in pendenza del giudizio, è sopravvenuta la legge 18 dicembre 1964, alcune disposizioni della quale, ad avviso della Corte, potrebbero avere influenza sulla questione prospettata. Pertanto gli atti sono stati restituiti al giudice a quo perché emetta un nuovo giudizio sulla rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost. · Art. 136 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;322~art2 · fonte del testo