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Nelle Province in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-1963 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni, nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
