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I contributi agricoli unificati dovuti per i salariati fissi e per i coloni e mezzadri restano determinati in quote capitarie annue ragguagliate a 300 giornate per i salariati fissi ed a 240 giornate per ogni componente il nucleo mezzadrile e colonico stabilmente addetto alla lavorazione del fondo.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;322~art3 · fonte del testo