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A decorrere dal 1 gennaio 1933 e' abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'articolo 9 del regio decreto 21 settembre 1940, n. 1949. A decorrere dalla stessa data, alle spese per l'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, si fa fronte con un contribuito delle gestioni previdenziali interessate, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;322~art4 · fonte del testo