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I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato. Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni. I sanitari che abbiano conseguito l'idoneita' per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria, sono esentati dalla prova scritta di esame.
Testo in vigore dal 11 maggio 1967 al 22 dicembre 2008
