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I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risulteranno disponibili in base alle delibere dei consigli di amministrazione alla data di pubblicazione della presente legge purche' approvate prima del bando del relativo concorso. Non possono essere messi a concorso i posti di ruolo attualmente ricoperti integralmente, gia' assegnati a titolari in aspettativa con diritto alla conservazione del posto. I bandi di concorsi per i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non sono gia' iniziati gli esami, sono revocati.
Testo in vigore dal 11 maggio 1967 al 22 dicembre 2008
