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Tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli dovranno essere banditi entro otto mesi ed espletati entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Ove entro il termine prescritto le Amministrazioni ospedaliere interessate non avranno provveduto a bandire il concorso, il medico provinciale nominera' un commissario per l'emanazione del bando e le successive operazioni. I termini in tal caso saranno portati rispettivamente a dieci e a venti mesi.

Testo in vigore dal 11 maggio 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-04-28;252~art4 · fonte del testo