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I capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio che non siano stati giudicati non idonei all'avanzamento e che non frequentino o abbiano frequentato il corso di stato maggiore, in possesso dei requisiti stabiliti al comma successivo, possono fare domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. La domanda di trasferimento puo' essere presentata dai capitani provenienti dai concorsi per il reclutamento straordinario di sottotenenti in servizio permanente effettivo, riservati agli ufficiali di complemento che, alla data del 31 dicembre 1972, abbiano prestato almeno 20 anni di servizio militare. I trasferimenti sono effettuati a ripianamento di vacanze esistenti al 1 gennaio 1973 nel grado di capitano del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, comunque, per un numero di posti non superiore a 15 per i capitani del ruolo normale dell'Arma di cavalleria, a 80 per i capitani del ruolo normale dell'Arma di artiglieria e a 15 per i capitani del ruolo normale dell'Arma del genio. I trasferimenti avranno luogo con decorrenza dal 1 gennaio 1973, con il grado di capitano e l'anzianita' posseduta al 31 dicembre 1972. L'ordine di precedenza e' determinato dall'eta' e, a parita' d'eta', dall'ordine di ruolo. I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai sensi dei commi precedenti, potranno essere promossi maggiori nel predetto ruolo, sempre che ricorrano le condizioni previste dalle norme in vigore, con anzianita' non anteriore al 1 gennaio 1973.
Testo in vigore dal 23 giugno 1973 al 9 ottobre 2010
